L’ostacolo principale nell’edificazione di strutture prefabbricate nei giardini domestici è spesso costituito dalla necessità di ottenere permessi specifici, quando sono richiesti. Tuttavia, non è sempre obbligatorio.
In base alla normativa sulle casette in legno per giardino 2023, l’installazione e la costruzione di casette da giardino prefabbricate e simili non necessitano di permessi, a condizione che le strutture siano fisse, autoportanti e non necessitino di fondazioni o ancoraggi predisposti.
Le misure delle casette standard prefabbricate in legno, visionabili sul sito MondoCasette, dipenderanno dallo spessore delle pareti che caratterizzano ogni singola struttura. Le casette in legno caratterizzate da uno spessore delle pareti di rispettivamente 28 millimetri, potranno raggiungere dimensioni che andranno rispettivamente da un minimo di 220 per 200, fino ad arrivare ad un massimo di 4 per 4.
Le casette in legno caratterizzate da uno spessore delle pareti di 45 millimetri, potranno invece essere di dimensioni che andranno da un minimo di 11 metri quadri, fino a raggiungere i 50 metri quadri. Sul nostro sito sono inoltre disponibili modelli di strutture prefabbricate in legno con spessore delle pareti di rispettivamente 70 millimetri: esse saranno caratterizzate da dimensioni che andranno da un minimo di 29 metri quadrati, fino ad arrivare ad un massimo di 120 metri quadri.
La nostra proposta si articolerà poi in veri e propri chalet con pareti dello spessore di 90 millimetri. Mondocasette vi propone tre modelli, rispettivamente da 103, 110 e infine da 115 metri quadrati. La nostra azienda è inoltre in grado di fornire soluzioni personalizzate a richiesta del cliente, per tutti i tipi di spessore delle pareti. Mondocasette è il partner ideale e l’azienda alla quale quale affidarsi per soluzioni su misura in grado di rispondere concretamente ad ogni singola esigenza tecnica e strutturale dell’utente.
Indice:
Casette in legno misure consentite 2020
Informarsi preventivamente, prima di procedere all’installazione di una casa in legno, è importantissimo per non ricadere nell’abusivismo edilizio e ritrovarsi magari a dover modificare o addirittura demolire una struttura appena realizzata.
Per capire come procedere basta contattare un professionista del luogo in cui si intende effettuare il lavoro, o ancora meglio inviare una mail o richiedere un appuntamento all’ufficio tecnico comunale, parlando così direttamente con l’ente che si occupa dell’edilizia in quella determinata area.
Non è però sufficiente prendere in considerazione i regolamenti comunali prima di costruire una casetta in legno, ci sono anche delle leggi regionali che possono influire sul montaggio di tali strutture.
E’ stata però una sentenza del Tar del Lazio di qualche anno fa, a stabilire precisamente le misure consentite per un capanno degli attrezzi, una rimessa, un magazzino; insomma per una casetta in legno da installare nel proprio giardino. Per effettuare una semplice comunicazioni di inizio lavori la struttura dev’essere di ml 6.00 x 3.50 alta da ml 3.00 a ml. 3.30.
In ogni caso per eventuali documentazioni più specifiche richieste dal comune conviene rivolgersi a un professionista del luogo che conosce le norme specifiche stabilite da tali enti. Conoscere tutte le normative è molto importante, anche per una piccola e semplice casetta in legno da utilizzare come capanno per gli attrezzi o legnaia.
Normativa casette in legno per giardino 2020
Come per tutte le opere edilizie, anche per le casette in legno contano le dimensioni, le regole sono molto più semplici se la struttura rispetta certi limiti dimensionali, sia in termini di metri quadri che di altezza massima.
Da un punto di vista sismico i manufatti che hanno una superficie compresa tra i 5 metri quadri e i 20 non hanno alcuna rilevanza per quanto riguarda l’incolumità in caso di terremoto. Se questi limiti dimensionali vengono rispettati la progettazione sarà molto più semplice da un punto di vista strutturale. Ma nonostante questo dev’essere redatta da un tecnico competente e depositata presso gli uffici preposti.
Anche per quanto riguarda l’urbanistica, la Legge Regionale distingue i manufatti che necessitano di comunicazione in comune da quelli di edilizia libera in base alle dimensioni della struttura. Un manufatto che rispetta i limiti dei 25 metri quadri non dev’essere denunciato all’ufficio tecnico. Nel caso in cui la casetta raggiunga i 25 metri cubi supera la soglia consentita e l’intervento è soggetto alla firma per l’inizio dei lavori.
Misure e permessi per posizionamento casetta in legno
Le casette prefabbricate in legno stanno riscuotendo negli ultimi anni un notevole successo commerciale; sono sempre più le persone che decidono di posizionare all’interno dei propri spazi una struttura prefabbricata in legno, da utilizzare come ricovero e deposito per gli strumenti da giardino, o ancora come luogo da dedicare alle proprie attività professionali o hobby, fino ad arrivare a vere e proprie villette, baite e bungalow, da utilizzare per le vacanze.
Moltissimi sono gli usi e gli utilizzi ai quali si prestano le casette prefabbricate in legno. Il legno è un materiale che potremmo definire eccellente, per un impiego edilizio: il legno è infatti dotato di ottime proprietà termo e fono isolanti ed è in grado di resistere ottimamente alle onde sismiche, al fuoco, e se sottoposto ai trattamenti adeguati, risponde ottimamente all’azione dei parassiti e dell’umidità. Per questa ragione, moltissime persone hanno finalmente assunto la consapevolezza delle importanti proprietà di questo materiale e hanno deciso di prediligere una casetta in legno, rispetto a strutture realizzare con l’ausilio di altre tipologie di materiali.
Per il posizionamento e l’installazione di una casetta in legno all’interno dei propri spazi, sarà necessario richiedere i permessi necessari, presso l’ufficio edilizio del proprio Comune. I permessi edilizi per il posizionamento di una casetta in legno, potranno variare da Comune a Comune, secondo i diversi regolamenti comunali in vigore.
Per rispettare tutte le regole vigenti a livello nazionale, regionale e comunale e non ricadere nel reato di abusivismo edilizio, sarà importante informarsi preventivamente presso l’ufficio tecnico del proprio Comune di appartenenza, al fine di comprendere in modo chiaro quali saranno i permessi da ottenere per la costruzione di una casetta o un box in legno, caratterizzati da metrature differenti. Spesso e volentieri basterà la sola presentazione della così detta S.C.I.A, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività. Alcuni Comuni richiederanno invece di produrre la C.I.L.A o C.I.L, acronimo che sta ad indicare la dicitura di comunicazione di diritto di lavoro asseverata, oppure semplicemente comunicazione di inizio lavori.
In ogni caso sarà sempre necessario fare riferimento al regolamento edilizio comunale specifico e alla Leggi Regionali che dovranno necessariamente essere considerate, prima di iniziare la costruzione o il posizionamento all’interno dei propri spazi, di qualsiasi manufatto in legno, anche se esso non dovrà essere ancorato stabilmente al suolo. Tanto premesso, sarà dunque bene informarsi per tempo della normativa vigente a livello regionale e comunale, incaricando un professionista abilitato e qualificato, come ad esempio un geometra, un architetto o ancora un ingegnere, per l’istruzione e l’espletamento della pratica edilizia.
Distanza dal confine di una casetta per ricovero attrezzi
Una casetta in legno o ricovero attrezzi in legno dovrà inoltre essere costruita o posizionata all’interno dei propri spazi, ad una certa distanza dal confine del proprio terreno, con quello di altre proprietà pubbliche o private. Per comprendere nello specifico quale dovrà essere la distanza dal proprio confine di una struttura in legno, si fa riferimento a quanto enunciato da Codice Civile in vigore nel nostro Paese, all’Articolo 873, che si pronuncia come segue: le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Da quanto si evince nell’articolo citato, la distanza minima da rispettare per una casetta il legno, sarà di rispettivamente tre metri. Nei regolamenti locali potrà inoltre essere stabilita una distanza maggiore.
Sono previsti dal Codice Civile, tre metri di distanza minima da rispettare, per non togliere aria e luce alle costruzioni o agli spazi adiacenti alla propria casa o terreno. Per tutte queste ragioni sarà particolarmente importante conoscere in modo approfondito tutti i regolamenti e le norme vigenti, prima di procedere a posizionare nei propri spazi una casetta in legno: così facendo si potrà essere certi di essere in regola e di non incorrere in sanzioni e responsabilità penali.
Ricovero attrezzi da giardino normativa
È stato ormai appurato che per una struttura di medie o grandi dimensioni non basta una semplice comunicazione al comune. Quando si vuole realizzare un piccolo capanno per gli attrezzi non ci si pone troppe questioni, in fin dei conti è un’opera poco impattante e fatta in un’area privata. Ma anche se molte persone non ne sono al corrente, la normativa prevede che qualsiasi opera edilizia sia preceduta da una denuncia di inizio attività, regolarmente emessa da un professionista.
Facendo qualche ricerca su internet riguardo a questi argomenti è facile ricadere nel decreto dell’ aprile 2018 che tratta di edilizia libera per piccole strutture di modeste dimensioni.
Per essere quindi in regola e non rischiare di incorrere in inutili sanzioni per una casetta di al 10 metri quadri, conviene redigere una relazione tecnica illustrativa sul progetto, indicando con precisione le dimensioni della costruzione, la posizione e le distanze rispetto a confini e altri manufatti. È anche possibile aggiungere qualche foto per rendere ancora più completo il testo. Il tutto va firmato da un tecnico abilitato e inviata all’ufficio competente. Se entro trenta giorni non si riceve alcuna risposta è possibile procedere con i lavori, ma se viene esplicitamente richiesto il permesso di costruire è necessario attendere una documentazione formale.
Nel caso in cui si vogliano evitare inutili problemi e discussioni per una semplice rimessa degli attrezzi conviene sceglierne una piccola, di dimensioni contenute e poco impattante. Un capanno di 3 metrix3 può contenere già un buon numero di attrezzi e non richiede particolari documentazioni per la sua costruzione.
Novità del glossario unico per l’edilizia libera
Oggi è possibile costruire ed installare all’interno dei propri spazi privati una casetta in legno prefabbricata, senza dove istruire ed espletare pratiche edilizie particolarmente complesse. Grazie all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, le casette in legno da giardino, come evidenziato dal Glossario Unico per l’edilizia libera, rispettivamente al numero 48, rientrano tra le così dette aree ludiche ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Il Glossario Unico per l’edilizia libera ammette l’installazione di casette in legno per il giardino, definendole espressamente “ripostiglio per attrezzi”, come manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”.
Come procedere prima dell’installazione di una casetta di legno di grandi dimensioni nella vostra proprietà
Se intendete posizionare all’interno della vostra proprietà una casetta in legno prefabbricata di grandi dimensioni, il nostro consiglio è quello di richiedere ad un tecnico qualificato, una consulenza per scoprire se avrete bisogno di presentare una richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Se la vostra casa sarà situata in una zona paesaggisticamente vincolata, in tal caso sarà necessario avanzare una richiesta presso l’ufficio tecnico del vostro vostro Comune di appartenenza.
Casetta in legno che supera le misure disciplinate dall’edilizia libera
Se la casetta che volete costruire all’interno dei vostri spazi, supera presumibilmente le dimensioni relative la disciplina dell’edilizia libera, necessiterete in tal caso di avanzare una richiesta specifica per l’ottenimento del un Permesso di Costruire.
Lo stesso varrà per opere prefabbricate poggiate sul terreno; per queste ultime, alcuni Comuni non prevedono autorizzazioni, mentre altri sono dotati di regolamenti specifici che prevederanno l’ottenimento di autorizzazioni specifiche.
In riferimento alle dimensioni che dovranno avere le strutture rientranti nella disciplina dell’edilizia libera, anche in questo caso non vi sono criteri oggettivi univoci e pertanto non è possibile esprimersi in termini generali; ogni Comune è dotato del proprio regolamento edilizio, che disciplina nel merito sulle misure degli immobili e delle strutture rientranti nella materia dell’edilizia libera.
Box prefabbricati distanza dal confine
Ma non bastano i vincoli comunali, regionali, la paesaggistica e molto altro a limitare la costruzione di un box prefabbricato, prima di procedere è bene informarsi anche riguardo alle distanze che si devono tenere per il rispetto del vicinato e per mantenere una pacifica convivenza.
La regola principale prevede che la distanza dal confine di una qualsiasi struttura sia almeno di tre metri e deve tenerla colui che costruisce per ultimo. Se quindi il vicino di casa ha realizzato un garage a più di tre metri di distanza non sussisteranno grossi problemi per montare una casetta in legno vicino al confine.
Queste norme parlano però di costruzioni fisse, stabili e saldamente fissate al suolo, se l’intenzione è quella di costruire un box, un capanno o un manufatto facilmente removibile non dovrebbero esserci grosse problematiche.
E’ anche possibile accordarsi privatamente con il vicinato ma modificando solo la distanza prevista dal codice civile, se ci sono ulteriori restrizioni stabilite dal comune devono essere rispettate.
Ad ogni modo per evitare problemi prima di realizzare anche il più piccolo prefabbricato conviene parlare prima con il vicino di casa e poi con l’ufficio comunale preposto. Può capitare che si creino inutili discussioni anche quando è tutto in regola, chiarire prima la situazione consentirà di procedere con maggiore sicurezza e tranquillità, anche se si intende costruire solo un piccolo capanno per gli attrezzi vicino al confine.
Distanza minima dal confine per tettoia
Quando si parla di costruzioni in legno, è importante sapere se esistono dei limiti o delle regole da rispettare in fase di costruzione. Questo concetto non va quindi sottovalutato anche per quanto riguarda la realizzazione di tettoie esterne, in quanto bisogna valutare con attenzione qual è la distanza minima da mantenere sul muro di confine, anche nell’ipotesi in cui questa dovesse rimanere aperta e priva di pareti di chiusura.
La distanza legale rispetto a strutture vicine deve essere, infatti, pari ad almeno tre metri, anche se ci possono comunque essere delle variazioni dettate dalla tipologia di muro: i muri di cinta, ad esempio, non vengono considerati, al contrario di quelli di contenimento che impongono il rispetto di questo limite. Inoltre, se il muro di cinta è comune a due proprietà, è possibile utilizzarlo come supporto a condizione che non preesista al di là un edificio posto a distanza inferiore di tre metri.
Il discorso cambia ulteriormente quando il muro di confine non divide due fondi aventi stessa natura, ma si interpone tra due unità immobiliari diverse, come un cortile e un’abitazione; in questo caso si presuppone che il muro sia stato edificato da una sola delle due porzioni, la quale acquisisce anche automaticamente eventuali costruzioni poggiate su di esso, come una tettoia.
Dopo aver stabilito quelli che sono i limiti, andiamo a definire come agire per costruire la nostra tettoia:
Per prima cosa bisogna chiedere l’autorizzazione agli enti comunali preposti in quanto, in assenza di permesso, la costruzione verrebbe considerata abusiva, con il rischio di doverla demolire, oltre a incorrere in pesanti sanzioni amministrative. In alternativa, per strutture costruite senza apposita pratica edilizia ma comunque a norma secondo il piano regolatore, è possibile ricorrere a una sanatoria.
La distanza sopra citata dei tre metri come limite costruttivo va applicata anche nella realizzazione di due tettoie vicine, dove il punto di riferimento da prendere sono le tettoie stesse. Questo concetto ha valore, però, solamente se la tettoia pre-esistente è legale, altrimenti bisognerà considerare il muro di cinta sul quale essa si appoggia.
Di conseguenza, se esiste già una tettoia, quella nuova dovrà mantenere il limite minimo di tre metri di distanza, considerando l’ultimo centimetro di quella già costruita; in assenza di tale parametro, non sarà possibile procedere.