Il quesito che molte persone si pongono è se la realizzazione di casette in legno nella propria proprietà rientra negli interventi di edilizia libera. Se questa domanda vi tormenta siete nel posto giusto.
Questo articolo vuole essere una guida autorevole di spiegazione relativa alla normativa per casette in legno da giardino per il 2020. Ecco un chiarimento definitivo relativo alla costruzione di casette in legno da giardino, con o senza concessione edilizia.
L’argomento richiede una risposta esaustiva e una spiegazione definitiva a tutte le incognite relative ai permessi edilizi necessari per la costruzione di casette in legno in un’area privata. Prima di entrare nel merito dell’argomento è meglio chiarire subito che con il termine autorizzazione edilizia è da intendere un titolo abitativo che il proprietario di un immobile deve avere, per avere la garanzia di intervenire in modo lecito e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni edilizie.
A tal proposito è bene aggiungere che alcuni titoli abitativi sono da intendersi in senso letterale, dal momento che essi sono subordinati e vincolati ad un’approvazione da parte delle Autorità preposte. Altri titoli abitativi sono invece delle semplici comunicazioni asseverate.
Casette in legno: misure consentite
Secondo l’edilizia libera non occorre effettuare nessuna comunicazione al Comune di residenza per la costruzione di casette in legno, preposte al ricovero di attrezzi, se rientrano nelle misure consentite per legge pari a 6×3,5 mt con un altezza massima pari a 3.30mt Non è inoltre necessario richiedere alcuna autorizzazione alle Autorità se l’opera rientra in quelle previste dal Glossario Unico in vigore per tutto il Paese.
Con il decreto di semplificazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e a firma dell’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, è stato redatto e messo a punto il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera.
Con il testo si è deciso finalmente di mettere ordine alle innumerevoli interpretazioni e controversie sul suolo italiano, relative all’edificazione di piccole strutture prefabbricate. In materia di autorizzazioni per la costruzione di casette prefabbricate in legno, rientrano nella materia dell’edilizia libera le opere senza scopo di lucro, come le casette in legno, le strutture di rifugio per gli animali domestici, e ancora le casette porta attrezzi, i capanni in legno ad uso ripostiglio, i pergolati non infissi stabilmente al suolo ed in generale i manufatti accessori non infissi stabilmente al suolo.
Il nuovo Glossario specifica inoltre che per quanto riguarda le opere contingenti temporanee caratterizzate da maggiori dimensioni, quali ad esempio gazebo e stand, l’installazione dovrà seguire ad una comunicazione di avvio lavori; manutenzione e rimozione di queste strutture rientrano invece nella materia dell’edilizia libera.
In via generale, per l’installazione di strutture prefabbricate in legno all’interno del proprio giardino o spazio privato, è bene precisare che ad oggi la normativa nazionale è interpretata in modo differente e soggettiva dai Comuni, in base ad una serie di fattori; questi ultimi sono rappresentati dal territorio e dalle caratteristiche paesaggistiche, dalle esigenze di cittadinanza e da altri fattori specifici.
Per via dell’interpretazione soggettiva, anche se le casette in legno porta attrezzi ed altre strutture prefabbricate, a partire dal 2018 rientrano a far parte dell’edilizia libera, non è oggi possibile dare delle risposte univoche valide per tutti i territori. È quindi consigliabile accertarsi prima dell’esecuzione dei lavori, se non esistono dei vincoli paesaggistici nel proprio Comune di resistenza od altre disposizioni territoriali che limitano questa tipologia di costruzioni.
Decreto Edilizia Libera: aumento degli interventi senza autorizzazione
L’approvazione del Decreto Edilizia Libera 2019 ha ulteriormente semplificato la materia dell’edilizia libera. Tuttavia, è ancora particolarmente complesso individuare ad oggi con precisione le attività edilizie soggette ad autorizzazione e quelle che invece rientrano nell’edilizia libera.
I tempi di attuazione della riforma sembrano infatti particolarmente lunghi. Il ddl prevede infatti l’istituzione di una commissione permanente. La commissione ha lo scopo di dare vita ad un organo nato con lo scopo di occuparsi dell’attuazione di tutte le misure atte alla semplificazione della burocrazia per la realizzazione di opere di edilizia. Solo successivamente al lavoro della commissione sarà possibile agire direttamente sulle norme.
In via generale, il ddl si propone di individuare in modo preciso quali sono le attività edilizie soggette ad autorizzazione. Le attività che non verranno citate e che non saranno presenti nell’elenco, saranno considerate totalmente libere e non soggette ad autorizzazioni specifiche.
Articolo 6, DPR n. 380/1
Esaminando l’Articolo 6 del DPR n. 380/1, si evince che i lavori eseguibili in edilizia libera sono: le opere di manutenzione ordinaria che riguardano i finimenti degli edifici; le opere necessarie alla conservazione e al mantenimento dell’efficienza degli impianti di uno stabile, compresa l’installazione di pompe di calore con potenza minore di 12 kW; i lavori per eliminare le barriere architettoniche a vantaggio di anziani e disabili, sempre che detti lavori non compromettano la forma dell’edificio e non necessitino della creazione di appositi piani inclinati o di ascensori esterni (in quest’ultimo caso si rende necessaria la CILA).
E ancora i lavori eseguibili in edilizia libera sono: le attività di analisi del terreno, esterne all’area del fabbricato, ad eccezione dell’attività di ricerca idrocarburi; le procedure agricole sul terreno e da ultimo le serre mobili.
Per comprendere il senso dell’edilizia libera è necessario intuirne il suo scopo; l’edilizia libera è concepita per limitare la burocrazia per questioni caratterizzate da una particolare rilevanza sociale. Ad esempio se in un condominio si decide di eliminare le barriere architettoniche si tratta in questo caso di un’opera di importante valore sociale. Con l’avvento del Glossario dell’edilizia libera citato nei paragrafi precedenti, si è compiuto un passo avanti per contrastare le eventuali dissonanze nell’interpretazione legislativa.
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